Modifiche di cognome

Qual è il procedimento corretto per cambiare il proprio cognome?

I provvedimenti di cambio o modifica del cognome sono ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni. Per questo motivo, lo Studio dell'Avvocato Loretta Micheloni, con sede a Verona, affianca i clienti nell’inoltro di istanze per il cambio del cognome. Lo Studio esamina la situazione oggettiva insieme al cliente, aiutandolo a stabilire se e come sia il caso di procedere in sede legale e amministrativa.

Le domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio sono sottoposte all’esame del Ministero dell’Interno secondo l'art. 84 e segg. del D.P.R. n.396/2000. La procedura per il cambiamento di cognome ridicolo o vergognoso è invece di diretta competenza del Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (ad esempio per chi abbia depositato l’atto di nascita in provincia di Verona ma risieda in altro luogo, si può comunque fare riferimento al Prefetto della provincia di Verona).

Chi intende cambiare cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dell’Interno tramite apposita istanza inoltrata al Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede.

Quando è possibile cambiare cognome? Il D.P.R. n. 396/2000 consente:

  • il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale (art. 89);
  • il cambiamento del nome o l’aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
  • il cambiamento del cognome o l’aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84)
 

Diritti della persona:
I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.

 
Richiedi una consulenza legale