Giudice tutelare

Diritti del minorenne: rappresentanza, giudice tutelare, rimedi

La capacità d'agire, cioè la capacità di compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi, si acquista secondo l'articolo 2 del Codice Civile al compimento del diciottesimo anno, un'età in cui si presume che il soggetto possiede la maturità necessaria per autodeterminarsi e provvedere alla cura dei propri interessi.

ll minore degli anni diciotto è un incapace legale, anche se di fatto è dotato della capacità di discernimento che lo rende capace di intendere e di volere. L'incapacità di agire è disposta al fine di proteggere il minore contro il rischio che gli atti negoziali da lui compiuti, in assenza della necessaria maturità e dell'attitudine a curarli, passano arrecare pregiudizio ai suoi interessi.

Più in dettaglio, entrambi i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri. Essi pertanto possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione).

Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l’ordinaria amministrazione) per il cui compimento il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il Giudice Tutelare autorizza l’atto se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, sia cioè necessario o utile per il minore o il nascituro: gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c. .

In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.

Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso, il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.

L’attività di assistenza e consulenza legale prestata dallo Studio in questa delicata materia è la seguente:

  • Rilascio/revoca passaporti
  • Vigilanza rispetto accordi di separazione e/o divorzio
  • Cura dei beni del minore
  • Protezione del minore
  • Nomina e controllo Amministratore di sostegno

 

Diritto di famiglia:
L'insieme delle norme che hanno per oggetto status e tutti i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono, per legge, una famiglia.

 
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