Unioni civili

Come disciplinare le unioni civili in una realtà sociale in cambiamento?

Riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali della persona umana

L’avvocato Loretta Micheloni, con Studio situato a Verona, è da sempre attenta al progressivo diffondersi, a livello planetario, del riconoscimento della tutela dei diritti fondamentali della persona umana nel valutare e regolare le relazioni affettive matrimoniali e non matrimoniali e quindi anche i diritti dei conviventi non sposati - che figurano di conseguenza legati in un'unione civile.

E’ sempre più vivo il dibattito, nel nostro Paese, sulla necessità di regolamentare le unioni di fatto, etero ed omosessuali, anche in relazione a quanto avviene negli altri ordinamenti.

Secondo la prevalente dottrina, l’approccio costituzionale della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio, appare oggi riduttivo se non addirittura superato. Basti pensare, ad esempio, alla famiglia ricomposta o famiglia di fatto, alle convivenze omosessuali fino alle forme di aggregazione parafamiliari come le convivenze tra parenti e amici, tra anziani e persone che li assistono.

Col termine unione civile si indica l’istituto giuridico, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. In Italia tale istituto giuridico non è stato ancora disciplinato.

Con il cambiamento della realtà sociale sono arrivati una serie di atti giuridici che hanno messo in discussione gli assunti tradizionali, senza tuttavia chiarire il problema in modo definitivo. Di seguito riportiamo la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno, che riguarda principalmente le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.

La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno, istituisce l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che la costituiscono mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio di stato civile. L'unione civile è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle parti dell'unione civile.

L'unione civile si scioglie per:

  • volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all'ufficiale di stato civile
  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
Se vi sono cause impeditive, quali la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile, l'unione è nulla.

L’attività di assistenza e consulenza legale prestata dallo Studio in questa delicata materia è la seguente:

  • Accordi di convivenza
  • Testamento
  • Rapporti patrimoniali tra conviventi
  • Attribuzioni patrimoniali in favore del convivente omosessuali
  • Stalking
  • Mobbing
  • Ordine di protezione e allontanamento del convivente
  • Rettifiche di sesso
 

Diritti della persona:
I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.

 
Richiedi una consulenza legale