Pratiche per apolidi

L'apolidia è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza: tali soggetti sono detti "apolidi".

La legge italiana tutela lo status degli apolidi, riconoscendogli i medesimi diritti attribuiti ai rifugiati politici

Al mondo ci sono circa 10 milioni di persone che non vengono riconosciute come cittadini da nessuno Stato, ciò significa che non godono di una serie di diritti e non possono partecipare alla vita politica e sociale del paese in cui vivono.

“Secondo il diritto internazionale è apolide una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino in applicazione della legislazione (art. 1, Convenzione del 1954 relativa allo Statuto degli apolidi). L’art. 1 della citata Convenzione assicura la protezione agli apolidi secondo il principio enunciato dall’art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 che garantisce a tutti la cittadinanza e fa divieto di toglierla.

Nonostante tale definizione nella sua brevità non esaurisca tutte le ipotesi e le problematiche che si presentano nella pratica, essa non comprende i cosiddetti apolidi di fatto, ossia persone che non possono provare la loro nazionalità, o la cui cittadinanza è contestata da uno o più paesi.

Oggi la nozione di apolidia si intende anche nel suo senso esteso, per comprendere le persone che non possiedono una condizione di “nazionalità effettiva” e che di conseguenza non possono godere dei diritti legati alla cittadinanza.

Chi rientra nello status giuridico di apolide non possiede documenti personali di riconoscimento e sovente non possiede nemmeno un passaporto, quindi di fatto è sequestrato nel Paese in cui dimora.

La legge italiana tutela lo status degli apolidi, riconoscendogli i medesimi diritti attribuiti ai rifugiati politici:

  • Documenti d’identità
  • Permesso di soggiorno
  • Lavoro
  • Assistenza sanitaria
  • Previdenza sociale
  • Facoltà di richiedere la Cittadinanza Italiana dopo 5 anni
 

Diritti della persona:
I diritti della persona sono un complesso di situazioni giuridiche strettamente collegate al concetto di persona.

 
 

In Italia chi voglia ottenere il riconoscimento come apolide ha due vie:

- Amministrativa
- Giudiziaria

La principale differenza tra i due procedimenti sta in questo: in un caso, ci si rivolge alla pubblica amministrazione, nell’altro ad un giudice (quindi avvalendosi di un legale che lo rappresenti in giudizio).

Il procedimento amministrativo ha tempi lunghissimi (anche più di due anni). L’amministrazione ha un orientamento restrittivo (anche se si hanno tutti i documenti, l’amministrazione adotta in genere l’orientamento meno favorevole alla concessione dell’apolidia).

Il procedimento Giudiziario si svolge davanti ad un Giudice ed il mandato viene affidato ad un avvocato per ottenere il riconoscimento dello status di apolidia.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Loretta Micheloni è specializzato nelle pratiche per apolidi, conosciamo la materia e siamo pronti a dare assistenza e consulenza durante tutto l’iter giudiziario.

Con il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, è stato previsto che la competenza delle “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea” si estenda anche alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

Il procedimento segue il rito sommario di cognizione e la competenza è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo status di apolidia. La controparte da evocare in giudizio nelle pratiche per apolidi è il Ministero dell’Interno.

Richiedi una consulenza legale