
Avvocato Micheloni | Adozione, requisiti e procedura
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1 Luglio 2021Disposizioni in tema di divisioni ereditarie
Quando parliamo di divisioni ereditarie ci riferiamo alla facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria e questo rientra nel più vasto campo del diritto successorio regolamentato dal diritto successorio italiano.
Secondo quanto dispone l'art. 713 c.c. ogni coerede ha la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.
La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentaria.
Disposizioni in tema di divisioni ereditarie
Le divisioni ereditarie rientrano nel novero delle materie per cui è obbligatoria la mediazione. Questo significa che prima di radicare un giudizio in materia di divisioni va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.5 D.Lgs.vo 28/10, pena la improcedibilità della domanda. Il giudizio di divisione ereditaria è disciplinato dagli artt.713 e ss c.c. Si tratta di un giudizio avente lo scopo di valutare la “massa ereditaria” da suddividere tra gli eredi (o dividenti) per poi andare a formare le singole quote ereditarie. Pur trattandosi di un giudizio di cognizione piena, il ruolo del Giudice è quello di aiutare i condividenti a trovare una equa ripartizione in modo che ogni erede (o condividente) abbia una quota analoga agli altri. Ogni coerede rappresenta per la legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve, o dovrebbe, avere una quota pari agli altri e nessuno deve, o dovrebbe, venire leso nel proprio diritto. La previsione normativa della obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare.
Successioni ereditarie: divisione ereditaria amichevole
Si parla di divisione ereditaria amichevole quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto. Se tra i beni da dividere ci sono degli immobili, la divisione si fa per atto scritto, che poi va trascritto agli effetti della continuità delle trascrizioni. In sintonia con la tesi che ritiene la natura dichiarativa, e non costitutiva, della divisone ereditaria, si giunge alla conclusione cha anche questo contratto abbia tale natura dichiarativa, di conseguenza il contratto ha effetto retroattivo attribuendo il diritto sul singolo bene a ciascun erede sin dal momento della successione.
Divisioni ereditarie giudiziali
Parliamo di divisioni ereditarie giudiziali quando uno o più eredi preferiscono adire l'autorità giudiziaria per giungere alla divisione.
Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché il giudizio deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi.
In questo caso la divisione ereditaria si svolge attraverso 4 fasi distinte:
- 1. formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito (artt. 724 e 725 c.c.);
- 2. stima dei beni (art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato, tuttavia il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua;
- 3. formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede (art. 726 c.c.), ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro;
- 4. assegnazione o attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). L'assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l'attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali.
Divisioni ereditarie testamentarie
La divisone testamentaria è invece quella divisione ereditaria effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi (art. 734 c.c.).
Nel momento in cui dispone del suo patrimonio il testatore possiede, sotto l’aspetto qualitativo, una libertà di scelta piuttosto ampia rispetto ai beni ereditari da assegnare a ciascun erede.
La legge, tuttavia, impone vincoli stringenti per quanto riguarda il valore dei beni da attribuire alle singole quote.
Nell’attribuzione dei beni alle diverse quote devono necessariamente essere osservate alcune regole; pena la nullità, l’annullabilità o la rescindibilità dell’atto.
Infatti, al fine di rendere effettiva la divisione testamentaria è fondamentale che:
- rispettare tutti i diritti dei legittimari;
- rispettare la proporzione tra il valore della quota di ogni erede e il valore dei beni assegnati;
- rispettare la volontà del testatore.




